Si parla di lavoro stagionale quando in un’attività lavorativa manca il carattere della continuità: i contratti stagionali sono riservati ad occupazioni che si sviluppano appunto in determinati periodi dell’anno dove per diverse ragioni, quali ad esempio climatiche (stiamo parlando di stabilimenti balneari, strutture ricettive in località balneari,… ) o sociali (flussi turistici), si verifica maggior dinamismo che richiede dunque una maggiore flessibilità del lavoro.
Il termine attività stagionale rientra nel campo del termine di lavoro a tempo determinato, dal quale si distingue per alcune eccezioni (limiti quantitativi e limiti di durata massima). La durata del lavoro stagionale, infatti, come indica lo stesso termine, si svolge in genere per un breve o medio lasso di tempo e può presentare il carattere della periodicità.
L’ambito su cui ha maggior impatto la stagionalità è certamente quello dei contratti a termine. La nuova normativa, il Decreto dignità (Decreto legge n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018), è stata introdotta la scorsa estate per volere del governo Lega – Cinque Stelle, e riserva a questo tipo di contratti maggiore flessibilità rispetto alla disciplina generale.
I principali settori di occupazione del lavoro stagionale sono quello turistico, agricolo e alimentare. Ma è opportuno notare che nel campo economico le attività e le tendenze occupazionali sono in continua evoluzione, così come la presenza di settori emergenti.
Fonti
https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/contratto-lavoro-stagionale
Per saperne di più
https://www.altalex.com/documents/news/2018/09/04/contratti-a-tempo-determinato-decreto-dignita
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